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La dottrina delle indulgenze

Catechesi11 Gennaio 2021
Testo dell'audio

Il primo meraviglioso effetto del sacramento della Penitenza è quello di rimettere i peccati gravi e leggeri. Si tratta perciò di un ritorno alla vita della grazia o di un aumento di questa vita medesima, se illanguidita da colpe non gravi. Si tratta di un ritorno dei figli al Padre o di un abbraccio più amoroso e più sincero.

Il secondo effetto del Sacramento della Penitenza è la commutazione della pena eterna, dovuta al peccato mortale, in pena temporale, la quale però, secondo il grado del dolore può essere anche rimessa completamente. Tolto il peccato e ritornata l’amicizia divina, è tolta la causa della eterna condanna: il Padre perdona e al tempo stesso riapre al figlio pentito le porte della sua Casa.

La pena temporale può anche essere completamente rimessa dal sacramento della Penitenza, ma ciò è difficile che accada, perché in genere il dolore che si ha dei peccati non è così grande da compensare la divina Giustizia, e quindi accade che rimane da compensare in parte con opere di espiazione in questa o nell’altra vita. – L’indulgenza è una remissione di pena temporanea dovuta per i peccati, che la Chiesa concede sotto certe condizioni a chi è in grazia, applicandogli i meriti e le soddisfazioni sovrabbondanti di Gesù Cristo, della Madonna e dei Santi, le quali costituiscono il tesoro della Chiesa.

Così la Chiesa a nostro conforto e consapevole della nostra deficienza viene in nostro aiuto prescrivendoci opere buone alle quali ha legato in nostro favore l’applicazione dei meriti e delle soddisfazioni sovrabbondanti di Cristo, della Vergine e dei Santi. Essa, sapendo che molti dei suoi figli sono onerati di debiti spirituali, tanto che le loro risorse non varrebbero ad estinguerli, se non con grande difficoltà e dopo lunghissimo tempo, li soccorre a questo scopo in tutto o in parte, mettendo a loro disposizione i guadagni esuberanti di altri suoi figli più vigilanti ed operosi. Questa benevola concessione oltre a corrispondere allo spirito di carità comandato da Gesù Cristo ai suoi seguaci, suscita sempre nuova riconoscenza, da cui nascono novelli propositi di bene e di amore verso Iddio » (Mariani, Lezioni catechistiche, vol. III, pag. 343)

Che la Chiesa abbia il potere di concedere le indulgenze non possiamo metterlo in dubbio dal momento che Cristo disse a Pietro e agli Apostoli: « In verità in verità vi dico: tutto quello che legherete sulla terra, sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sulla terra, sarà sciolto anche nel cielo… a chi rimetterete i peccati saranno rimessi… » (Matth. 18, 18; Giov. 20, 23). Altrove Gesù promise a Pietro di dargli le chiavi del Regno dei Cieli, quindi il potere di impedire agli indegni l’ingresso in Paradiso o di concederlo e di affrettarlo a coloro per i quali ritenesse ciò opportuno.

Nel corso dei secoli la Chiesa ha sempre esercitato questo potere sia a vantaggio dei vivi che dei fedeli defunti: ecco quindi la tradizione a convalidare la tesi. Ci risparmiamo di ricordare i Padri, i Dottori della Chiesa, i Pontefici e i Concili che stanno a testimoniare la verità delle indulgenze (Denzinger, Enchir. Symb. et Definit. Index system. XII l. – Rouèt De Journel, Enchir. Patristicum, Index theologicus 550-551, Edizioni 1932), limitandoci a ricordare che nessuno fino ai protestanti del secolo XVI ha mai negato alla Chiesa il potere delle indulgenze, e allora il Concilio di Trento, infallibilmente definì che sarebbe scomunicato chiunque negasse l’utilità delle indulgenze e il potere della Chiesa di concederle. E’ certo altresì che le indulgenze si possono acquistare anche per i defunti. Non avendo la Chiesa giurisdizione sulle anime dei trapassati, le quali si trovano ormai sotto l’immediato governo di Dio, essa concede loro le indulgenze non per modo di assoluzione, ma per modo di suffragio, “pregando cioè il Signore che, nella sua infinita misericordia, si degni accettare, a favore dei trapassati, quelle soddisfazioni che gli vengono presentate dai fedeli, mediante l’acquisto delle indulgenze ad esse applicabili”.

“Che poi il Signore accetti incondizionatamente tutte le indulgenze applicate ai defunti, nel modo che intendiamo noi, ciò sfugge in tutto alla nostra conoscenza. Sappiamo soltanto che le materne cure della Chiesa hanno un grandissimo valore presso Dio, che nulla va perduto e che tutto è in corrispondenza della giusta, sapiente e misericordiosa volontà divina, la quale ogni cosa dirige a bene dei suoi eletti” (Mariani, op. cit., pag. 351).

L’indulgenza può essere di due specie: plenaria e parziale, secondo che consiste nella remissione completa di tutta la pena temporanea dovuta per i peccati o nella remissione di una parte soltanto di detta pena. Quando però parliamo di indulgenze di un anno, di cento giorni, di una quarantena, ecc., non si deve intendere nel senso che ci venga diminuita in Purgatorio la pena di un anno, di cento giorni, di una quarantena e via dicendo, ma si deve intendere nel senso che ci viene rimessa tanta pena temporale quanta ne avremmo scontata facendo una penitenza di un anno, di cento giorni, di quaranta giorni, che secondo l’antica disciplina ecclesiastica facevano i cristiani sottomessi alle pene canoniche in soddisfazione dei loro peccati.

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