L’Atto eroico (Parte II)

Esempi tanto mirabili, e le indulgenze concedute dai sommi Pontefici a questa divozione, mostrano a sufficienza come quest’atto di donazione possa legittimamente farsi dal cristiano; siccome però è stato oppugnato da molti, esporremo qui, rispondendo brevemente, le obbiezioni addotte e che si possono ridurre a tre. Dicono infatti:
- Che quest’atto è contrario alla carità che dobbiamo avere verso noi stessi
- All’amore e alla compassione che dobbiamo avere verso i nostri parenti ed amici;
- Agli obblighi speciali di giustizia che ciascun di noi può avere verso qualche defunto.
Alla prima obbiezione, rispondiamo che quantunque noi ci esponiamo a prolungare di qualche tempo il nostro soggiorno in Purgatorio, l’immenso accrescimento però di gloria eterna che corrisponde al merito di quest’opera è tale, che anche se si trattasse di prolungare il nostro purgatorio fino alla fine del mondo, il cambio che si farebbe sarebbe sempre vantaggiosissimo. E poi chi non ammetterà che Dio, in considerazione di questo nostro disinteresse, sia più liberale verso di noi, concedendoci in ricompensa moltissime grazie, e non converrà che in forza di esso ci accaparriamo nel cielo altrettante protettrici in quelle anime che avremo in tal modo salvate?
Alla seconda obbiezione rispondiamo che siccome resta sempre intatta la parte impetratoria delle nostre opere, noi possiamo, ogni volta che lo vogliamo, pregare per le anime dei parenti od amici che ci son care, far celebrar Messe secondo i loro bisogni, e anche nell’offrire a Dio quest’atto eroico, raccomandargliele sempre colla quasi certezza che il Signore accolga favorevolmente la preghiera nostra. Alla terza obbiezione, che sarebbe in apparenza la più seria se avesse un logico fondamento, rispondiamo che né i sommi Pontefici avrebbero approvato, ne i Santi messo in pratica quest’atto se l’avessero riconosciuto contrario alla giustizia. Inoltre i Papi nell’approvare questa divozione hanno formalmente escluso tutto ciò che potesse ledere i nostri obblighi di giustizia verso quelle anime.
Nel Breve infatti di Benedetto XIII è dichiarato espressamente, fra le altre cose, che questa donazione non impedisce al sacerdote di accettare onorari di Messe e di offrire il santo Sacrificio secondo le intenzioni che gli sono imposte; altrettanto quindi sarà di qualunque altro obbligo che a noi incombesse di pregare o di far pregare pei defunti. D’altra parte il Signore che conosce i nostri doveri non mancherebbe di sollevare egli stesso quelle anime, sicché apporteremo loro più utilità con questa offerta generale e completa, che non applicando individualmente le nostre preghiere od indulgenze.
Finalmente per tranquillizzare la coscienza di qualche anima timorosa, noi proporremmo di aggiungere al nostro atto una clausola restrittiva che togliamo dall’opera del P. De Munford, e che è così concepita: Io cedo alle anime del Purgatorio tutti i miei meriti soddisfattori in quanto ne possa aver diritto e torni di gradimento a Dio. – In tal modo non si offende nessun dovere di giustizia o di carità, e si esclude ogni obbiezione possibile.